FURTO IN UN CONDOMIO CON ACCESSO DAI PONTEGGI
Durante i lavori edili, i ponteggi possono trasformarsi in vie di accesso al condominio ed alle abitazioni private. Questo puó causare anche incenti danni nei confronti dei condomini e, per questo, non sono visti di buon occhio. E quindi, in caso di furto, chi ne risponde?
Se l´assemblea condiminiale dice no…
…non risponde la ditta appaltatrice. Secondo una recente sentenza del tribunale di Milano (nello specifico, per chi volesse informarsi, la nr. 4055/14), se il condiminio, per risparmiare, ha deciso di non installare l´antifurto consigliato dalla ditta, questa non puó essere incolpata di nulla. La normativa prevede infatti che in ogni preventivo presentato dalla ditta di ristrutturazione, venga sempre suggerita la presenza di un determinato antifurto. Non esiste quindi nessuna responsabilità dell´appaltatore in questo caso ma, qualora l´impresa, nell´installare i ponteggi, non doti le strutture delle cautele necessarie, allora sí dovrá rispondere nel caso di furti.
Se é installato l´antifurto consigliato?
Nel caso in cui la ditta appaltatrice consiglia l´installazione di un determinato antifurto, il condominio acconsente ma i ladri riescono comunque ad entrare in un appartamento grazie ai ponteggi, a rispondere del furto e degli eventuali danni sono sia il condomino che l´appaltatore. Nello specifico, la vittima é chiamata a dimostrare:
- costruzioni di nuovi edifici
- riparazione, trasformazione, ampliamento, demolizione di preesistenti edifici
- costruzione di strade, parchi, ecc. manutenzione in banchine
- costruzione navale
Dall´altra parte, la ditta appaltatrice deve provare di aver adottato tutte le misure di cautela atte ad evitare che i ponteggi fungano da via di accesso per i ladri oppure dimostrare che i ladri non si siano serviti delle impalcature per accedere al condominio. Parola di avvocato.